La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge nr. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), demanda all’Autorità medesima.

La normativa sulla par condicio promuove e disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica al fine di garantire la parità di trattamento a tutti i soggetti politici.

Le regole della par condicio divengono più stringenti nei periodi elettorali, per i quali sono dettate precise regole dalla legge 28/2000 e in occasione dei quali l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Commissione Parlamentare di Vigilanza per la RAI emanano appositi regolamenti volti a disciplinare l’accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici e l’imparzialità degli stessi.

Anche in ambito locale, le emittenti televisive e radiofoniche devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità sia nei programmi di informazione che nei programmi di comunicazione politica.

A vigilare sul rispetto di tali principi e delle conseguenti regole in ambito locale è il Corecom, che ha dunque tra i suoi compiti istituzionali anche la vigilanza sul rispetto della “par condicio” a livello regionale (compresa la RAI regionale).

Il Corecom svolge soprattutto le seguenti attività sintetizzate:

  • consulenza e informazione, sia nei confronti delle emittenti radiotelevisive che dei soggetti politici, che degli uffici istituzionali. Nel sito internet del Corecom vengono pubblicati avvisi, un “vademecum” contenente informazioni relative alle Delibere dell’Agcom e ai termini di scadenza delle varie fasi di regolamentazioni delle campagne elettorali, circolari dell’Agcom sulla comunicazione politica, ed altre notizie relative al rispetto della “par condicio”. Vengono, inoltre, pubblicati modelli per ottenere il rimborso dei messaggi politici autogestiti gratuiti trasmessi durante la campagna elettorale.
  • segnalazioni di violazione della par condicio: istruttoria del procedimento, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza per l’acquisizione di elementi utili, richiesta delle controdeduzioni, eventuale convocazione delle parti per giungere ad una soluzione compositiva, formulazione della proposta all’Agcom per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza;
  • gestione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG), spazi riservati dalle emittenti radiotelevisive locali ai soggetti politici per la presentazione di liste e programmi, la cui trasmissione può avvenire solo dopo che il Corecom ha effettuato il sorteggio, e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti sulla base del numero di spot elettorali effettivamente andati in onda. La legge nr. 28/2000 prevede un rimborso a tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso, durante le campagne elettorali, messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. In particolare, l’art. 4, c. 5, prevede un rimborso da parte dello Stato, nella misura definita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che, durante le campagne elettorali, accettano di trasmettere, mediante l’inoltro di una richiesta (MAG/1/..) messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. Le funzioni di controllo e il rimborso delle somme sono di competenza dei Corecom. L’iter procedimentale necessario per l’effettuazione dei rimborsi è parecchio articolato e si conclude con il controllo della documentazione (richiesta dalla L. 28/2000 e inviata dalle imprese radiotelevisive per l’ottenimento del rimborso), la comunicazione da parte del Ministero dell’effettivo versamento alla Regione delle somme assegnate e l’emissione dei titoli di spesa a favore delle imprese che hanno presentato la documentazione nelle modalità previste dalla normativa.

GIORNALISTI E PAR CONDICIO

Il giornalista candidato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa a condizione che non si occupi di politica e in particolare di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto. Tuttavia, la prestazione del giornalista sui servizi di media audiovisivi di cui alla legge 28/2000 deve essere sospesa durante la campagna elettorale anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti. Infatti, l’apparizione in video (o audio, nel caso della radio) viene considerato di per sé un indebito vantaggio per il giornalista-candidato.
È opportuno che dal momento della candidatura e sino alla conclusione delle elezioni la direzione della testata sia affidata al vice direttore. Il giornalista potrà ottenere gli stessi spazi sul giornale, televisione, radio o sito web alle medesime condizioni degli altri candidati.
Il giornalista dovrebbe astenersi dal condurre eventi a favore di un singolo candidato. Nel caso dovesse accettare l’incarico dovrebbe comunicare in modo evidente e chiaro in avvio di manifestazione e ripeterlo nel corso della stessa manifestazione che si tratta di una prestazione professionale e non di una presa di posizione personale.
Il giornalista è tenuto a rivelare le notizie nel momento in cui ne viene a conoscenza. Nel periodo elettorale dovrà fare in modo, nel caso si tratti di una notizia negativa che potrebbe danneggiare il candidato, che l’interessato abbia la possibilità di replicare nei tempi previsti dalla campagna elettorale.
Il giornalista dovrà riportare l’attività svolta dal candidato in modo professionale e senza eccessi e sensazionalismi per quanto riguarda l’attività svolta, riportando eventualmente in modo sobrio gli aspetti inediti della campagna elettorale.
Il giornalista durante la sua attività, e in particolar modo nel corso della campagna elettorale, mantiene un atteggiamento professionale ed evita di assumere posizioni politiche di parte, anche quando presenzia ad eventi a titolo personale.
Il giornalista evita di palesare in ogni modo le proprie simpatie e i propri orientamenti elettorali.
Il moderatore dell’incontro all’inizio del confronto elettorale ricorderà che tutti i rappresentanti candidati alle elezioni sono stati invitati e che il tale candidato di quell’area politica ha preferito non intervenire al confronto. Nel caso in cui si tratti di iniziativa svolta da un’emittente radiotelevisiva locale – ivi comprese le web tv che siano testate giornalistiche iscritte al registro della stampa depositato in Tribunale – o da una testata giornalistica on line iscritta al registro della stampa depositato in Tribunale che offra anche contenuti audiovisivi, vigono le disposizioni previste per i programmi di comunicazione politica di cui alla legge 28/2000 (tra l’altro: comunicazione preventiva scritta al Corecom di riferimento almeno 7 giorni prima dello svolgimento del confronto; predisposizione di specifici contenitori con cicli a cadenza quindicinale; nessuna redistribuzione del tempo assegnato a uno o più candidati eventualmente assenti, benché formalmente invitati, fra i candidati presenti al confronto).
Le norme che regolano la diffusione di notizie relative alle prossime elezioni e ai vari candidati valgono anche per i profili social delle testate stesse. Va specificato che si deve trattare di testate giornalistiche ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano il silenzio (art. 9 della legge n. 212 del 1956 e s.m.i. e art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10), da cui sono esclusi quotidiani e periodici. La violazione del silenzio ai sensi di queste norme esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dei suoi organismi funzionali territoriali (i Corecom) , risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.
Il giornalista dovrà valutare con attenzione la notizia che in condizioni normali non dovrebbe essere pubblicata bilanciando il diritto all’oblio all’eventuale interesse pubblico con riferimento alle elezioni.
Il giornalista deve rispettare sempre e comunque le regole deontologiche dal Testo unico dei doveri del giornalista. Tale comportamento improntato a terzietà ed equilibrio si estende dunque pure alle attività eventualmente svolte sui social (produzione e/o condivisione di testi, immagini, file audio, ecc…) anche quando utilizzi il proprio profilo personale.
Il giornalista che sceglie o accetta di svolgere il ruolo di addetto stampa per un candidato alle elezioni sospende la sua attività di giornalista presso testate giornalistiche o comunque interrompe la scrittura di articoli di politica elettorale per testate giornalistiche.
Con riferimento ai sondaggi, oltre al Testo Unico dei doveri del giornalista, va applicato il regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP di AgCom, che ne costituisce una specificazione. Inoltre, con riferimento ai sondaggi politico elettorali nel corso della campagna elettorale, trova applicazione la legge 28/2000. Per cui, oltre ai doveri di trasparenza da rispettare nella diffusione sui mezzi di comunicazione (nel caso dei sondaggi, AgCom ha competenza sia sugli Smav che sulle testate giornalistiche in generale), va rispettato il divieto assoluto di diffusione dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti al voto.

La legge 28/2000 stabilisce, all’art. 10, che solo i soggetti politici interessati sono legittimati a segnalare le violazioni all’AgCom, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore.

Eventuali violazioni deontologiche possono essere segnalate direttamente al Consiglio territoriale di disciplina istituito presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti all’indirizzo di posta certificata cdt@odgsiciliapec.it.

AVVISO

Per gli uffici stampa e strutture di comunicazione delle amministrazioni pubbliche va ricordato, infine, quanto dispone l’ art. 9 della legge 28 del 2000: “Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali”.