DELIBERA N. 265/21/CONS
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI FISSATE PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2021
L’AUTORITA’
NELLA riunione del Consiglio del 5 agosto 2021;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parit di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunit nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;
VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;
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VISTA la delibera n. 22/06/CSP, del 1 febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parit di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”;
VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorit ”, come modificata dalla delibera n. 696/20/CONS, e, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;
VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonch per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;
TENUTO CONTO che l’elenco completo dei Comuni interessati al voto per l’elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali, fissate per il 3 e 4 ottobre 2021 nelle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, sar reso disponibile sul sito web dell’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
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EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalit e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialit , dell’indipendenza, dell’obiettivit e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonch ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonch dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 e si applicano nei confronti dell’emittenza privata – intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
Art. 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del successivo Capo I del Titolo II si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o
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rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativit con quelle di pariteticit , le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativit con quelle di pariteticit , le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, garantito l’accesso alle liste di candidati per i Consigli comunali dei Comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.
TITOLO II
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA NAZIONALE
Art. 3
(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile ripartito per il settanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), in proporzione alla loro consistenza parlamentare;
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b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunit tra gli aventi diritto pu essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di pi trasmissioni, purch ciascuna di queste abbia analoghe opportunit di ascolto. altres possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equit e di parit di trattamento per ogni ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalit che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione politica deve essere assicurata, inoltre, un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, tramite posta elettronica certificata, all’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalit .
6. La responsabilit delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell’art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.
Art. 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
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2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalit , stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, n essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio pu essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico pu diffondere pi di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Art. 5
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede depositato un documento, che pu essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente medesima, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
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MAG/1/EC, reso disponibile nel sito web dell’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonch , possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EC, reso disponibile nel sito web dell’Autorit .
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonch dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, pu anche essere utilizzato il modello MAG/3/EC, reso disponibile nel sito web dell’Autorit .
Art. 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorit , alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parit di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualit e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attivit di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilit di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialit , dell’indipendenza, dell’obiettivit , dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la pi ampia informazione sui temi e sulle modalit di svolgimento della campagna elettorale, evitando
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di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. Fermo il rispetto della libert editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attivit al rispetto dell’imparzialit , avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinch gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.
4. In ossequio al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l’esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell’informazione, e l’attivit politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialit dell’informazione.
5. Qualora il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell’agenda politica, necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli stessi temi allo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialit dell’informazione.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma – anche in rapporto alle modalit di partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell’art. 8 – cos da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Resta salva per l’emittente la libert di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilit di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all’art. 2 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
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9. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa s che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialit , dell’obiettivit e dell’apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l’obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parit di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.
10. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parit di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunit tra gli aventi diritto pu essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di pi trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalit e con le stesse opportunit di ascolto.
Art. 8
(Attivit di monitoraggio e criteri di valutazione)
1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorit che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l’Autorit effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall’Autorit , che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparit di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto anche conto delle diverse fasce orarie del palinsesto.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all’art. 7 e, in particolare, della parit di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l’Autorit verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonch , in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del
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numero complessivo di ambiti elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l’Autorit valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.
5. L’Autorit verifica altres , alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parit di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei seguenti elementi:
– del format, in particolare delle modalit di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un’intervista singola;
– del tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;
– della periodicit di ciascun programma;
– dell’argomento trattato, tenendo anche conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei programmi anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.
6. Il direttore di testata deve assicurare l’alternanza e la parit , anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale.
7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parit di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto, l’Autorit ordina all’emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalit specificate nel provvedimento medesimo.
8. Nelle ultime due settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente.
9. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell’Autorit unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente dal data del voto secondo le scadenze di cui ai commi precedenti.
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10. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l’Autorit tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare a programmi di approfondimento informativo, laddove attestati dall’emittente.
Art. 9
(Illustrazione delle modalit di voto)
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalit di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalit di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA LOCALE
Art. 10
(Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parit di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunit tra gli aventi diritto pu essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purch ciascuna di queste abbia analoghe opportunit di ascolto.
2. La parit di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da rinnovare.
Il tempo disponibile ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.
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II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;
b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei consigli comunali.
Il tempo disponibile ripartito per met in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. a) per una met in parti uguali tra i soggetti di cui alla lett. b).
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princ pi di equit e di parit di trattamento tra i soggetti politici nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorit . Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorit . Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalit che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialit e pari opportunit nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
Art. 11
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalit , stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
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a) il numero complessivo dei messaggi ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 10, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parit di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, n essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico pu diffondere pi di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.
Art. 12
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, depositato un documento, che pu essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
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b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorit , il documento di cui alla lettera a), nonch , possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorit .
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorit , le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonch dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell’Autorit .
Art. 13
(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalit previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attivit , anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l’Autorit .
2. Il rimborso di cui al comma precedente erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente.
Art. 14
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetter i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede
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sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parit di presenze all’interno delle singole fasce.
Art. 15
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalit di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
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7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicit tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Art. 16
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Art. 17
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parit di trattamento, l’obiettivit , la correttezza, la completezza, la lealt , l’imparzialit , l’equit e la pluralit dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici
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secondo quanto previsto dall’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libert di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come definite all’art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 19
(Conservazione delle registrazioni)
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalit dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
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aprile 2004, nonch di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
Art. 20
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. In conformit a quanto disposto dall’art 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestivit all’Autorit per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 21
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno precedente la data del voto, nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicit della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potr avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalit grafiche, e deve precisare le condizioni generali
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dell’accesso, nonch l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonch le eventuali condizioni di gratuit ;
c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.
3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonch i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonch , ove diverse, le altre modalit di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la campagna elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi pu avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 22
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalit uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
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Art. 23
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parit ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivit all’Autorit ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonch le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 24
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalit di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.
3. L’Autorit si riserva la facolt di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalit di contatto e di risposta degli intervistati, nonch della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilit . In particolare, i soggetti realizzatori dei
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sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unit campionarie;
b) rappresentativit del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.
c) qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovr fornire le seguenti informazioni:
i. la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
ii. il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;
iii. il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell’Autorit .
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonch delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorit per l’adozione dei
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provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000.
Art. 26
(Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonch di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d’ufficio dall’Autorit al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato pu comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorit pu denunciare, secondo quanto previsto dall’art. 11-quinquies, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonch di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, via pec o a mezzo fax, all’Autorit , all’emittente privata o all’editore presso cui avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorit o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorit procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilit , l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonch di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorit , nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, pu comunque avviare l’istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L’Autorit esamina in ogni caso con priorit le denunce immediatamente procedibili.
7. L’Autorit provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorit stessa. L’Autorit adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della
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violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorit .
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all’Autorit secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all’Autorit .
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorit che provvede, in deroga ai termini e alle modalit procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi-Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e tutele dell’Autorit medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorit le attivit svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivit di programmazione e pubblicazione, nonch i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorit verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altres , l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalit di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorit contenga una misura ripristinatoria della parit di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori
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di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell’Autorit riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione necessaria, quando richiesta, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l’Autorit procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
TITOLO VI
PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK
Art. 27
(Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video)
1. Nell’ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.
2. L’Autorit promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l’adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.
3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.
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TITOLO VII
TURNO DI BALLOTTAGGIO
Art. 28
(Turno elettorale di ballottaggio)
1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.
Art. 29
(Turni elettorali nell’anno 2021)
1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si dovessero svolgere entro la fine dell’anno 2021, a far tempo dalla convocazione dei comizi elettorali.
La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale ed resa disponibile nel sito web dell’Autorit .
Roma, 5 agosto 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Per attestazione di conformit a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba